Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Attivazione prima annualità del percorso nazionale di “Biologia con curvatura biomedica” – classi terze a.s. 2023/2024

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0006285 del 20/09/2023
– calendario_PRIMA_annualita_CC_80_a.s._2023-2024.pdf
– Patto_formativo-_modulo_di_adesione__281_29.pdf
– Allegato_1._Modulo_adesione_alle_attivita_CC_80_laboratoriali_in_modalita_CC_80_PCTO__281_29.pdf
– Allegato_2._Liberatoria__281_29.pdf
– Regolamento_del_percorso__Biologia_con_curvatura_biomedica___281_29.pdf
– CIRCOLARE_PRIMA_ANNUALITA.pdf